di VALERIA ROSSI – Chi ha mai sentito parlare del Decreto Legislativo n.
529, del 30 dicembre 1992?
Probabilmente nessuno: eppure esiste, è attualmente in vigore e vent’anni fa è andato a sostituire la legge n. 30 del 15 gennaio 1991, che era riferita solo agli animali da reddito.
Il D.Lgs 529/92 recepisce invece la direttiva europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, estendo
l’applicazione anche a tutte le specie e razze che non erano contemplate nella legge n. 30, quindi anche a cani e gatti.
Ma di cosa parla, questo misconosciuto decreto?
Parla del concetto di “animale di razza pura” e stabilisce le regole per la sua commercializzazione, determinando una volta per tutte – e senza possibilità di equivoci – la definizione giuridica
di “cane o gatto di razza”… e VIETANDO, di fatto, la vendita di animali sprovvisti di certificato genealogico.
Insomma, non solo il cane (o il gatto) senza pedigree non possono in alcun modo essere definiti “di razza” (come già sapevamo): ma non possono neppure essere ceduti in cambio di denaro!
Infatti, all”art. 5, il decreto stabilisce che “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei
medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che
risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato
l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale.
Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più
favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000 (essendo il decreto antecedente all’avvento dell’euro, le cifre sono ancora espresse in lire).
Insomma, la commercializzazione è riservata esclusivamente agli animali accompagnati da pedigree!
I “senza pedigree” non dovrebbero neanche essere venduti, e sicuramente non venduti come cani o gatti “di razza”: all’art. 3 dello stesso decreto risulta che non potrebbero neppure essere ammessi
alla riproduzione!
Soprattutto nel mondo catofilo c’è grande subbuglio, in questi giorni: ora vedremo se anche il mondo cinofilo saprà muoversi e chiedere il rispetto di questo decreto che potrebbe mettere un
definitivo freno alla vendita di cuccioli senza pedigree, ma spacciati per cani/gatti di razza pura.
A questo link (che è quello dell’ANFI, associazione nazionale felina italiana) potete trovare il testo integrale del decreto
Il gatto Siberiano antiallergico insidia il Persiano
Uno dei più richiesti è il siberiano, unico gatto al mondo a non provocare allergie. Il suo organismo infatti produce in quantità notevolmente inferiori alle altre razze ( dallo 0 al 30%) una proteina, la Fel D1, contenuta in abbondanza nella saliva dei suoi consimili.
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Secondo gli allevatori, non c'è stata la corsa al Persiano, la cui fortuna è apparsa leggermente in calo. Più o meno stabile il Norvegese. In crescita il Certosino, Sacro di Birmania e Maine Coon.
Per il Siberiano, invece, grande interesse, proprio per le sue caratteristiche ipoallergeniche, confermate da studi pubblicati su riviste specializzate e convalidate da anni di esperienze in campo.
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